Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5233/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5233/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5233/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI CARPINI ANTONIO nato a NAPOLI il 03/06/1973 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOttata..a.m.uis/a112,42a4i+— udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione in esame, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, è stato proposto da Antonio Delli Carpini, a mezzo del suo difensore, senza l'osservanza delle forme stabilite a pena di nullità per la spedizione dell'atto. L'atto di impugnazione, infatti, perveniva al Tribunale di sorveglianza di Campobasso a mezzo servizio postale, in violazione del disposto dell'art. 24, comma 6-ter, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, a tenore del quale: «L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5233/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOttata..a.m.uis/a112,42a4i+— udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione in esame, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, è stato proposto da Antonio Delli Carpini, a mezzo del suo difensore, senza l'osservanza delle forme stabilite a pena di nullità per la spedizione dell'atto. L'atto di impugnazione, infatti, perveniva al Tribunale di sorveglianza di Campobasso a mezzo servizio postale, in violazione del disposto dell'art. 24, comma 6-ter, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, a tenore del quale: «L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Parole chiave

Generato dall'IA
finzione di notifica postale scambio di atti giuridici per via elettronica esame di cassazione diritto alla corrispondenza difetto formale di procedura documenti soggetti a un trattamento particolare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI CARPINI ANTONIO nato a NAPOLI il 03/06/1973 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOttata..a.m.uis/a112,42a4i+— udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione in esame, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, è stato proposto da Antonio Delli Carpini, a mezzo del suo difensore, senza l'osservanza delle forme stabilite a pena di nullità per la spedizione dell'atto. L'atto di impugnazione, infatti, perveniva al Tribunale di sorveglianza di Campobasso a mezzo servizio postale, in violazione del disposto dell'art. 24, comma 6-ter, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, a tenore del quale: «L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale». Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Delli Carpini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estenso