Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5231/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5231/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5231/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Taranto il 03/07/2020, dichiarava Riccardo Giuliano colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 81, comma secondo, 56, 575 cod. pen.) e B (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110) e condannava l'imputato alla pena di tre anni e undici mesi di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5231/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Riccardo Giuliano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato omicidio omicidio colposo istigazione e aiuto al suicidio luogo del reato condotta colpevole risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO RICCARDO nato a MANDURIA il 10/11/1987 ceE avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Taranto il 03/07/2020, dichiarava Riccardo Giuliano colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 81, comma secondo, 56, 575 cod. pen.) e B (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110) e condannava l'imputato alla pena di tre anni e undici mesi di reclusione.

2. Avverso questa sentenza Riccardo Giuliano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente degli elementi probatori relativi al reato ascrittogli ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, non essendosi acquisita la certezza che l'imputato, nel corso della rissa nella quale veniva ferito Simone Nigro, impugnasse il coltello con cui era stata ferita la persona offesa. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Riccardo Giuliano è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto conformemente alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;

Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).3. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti di reato in contestazione risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, consentendo di ritenerlo coinvolto nella rissa nel corso della quale veniva ferito Simone Nigro. Rispetto a tale, incontroverso e non contestato coinvolgimento concorsuale, priva di rilievo appare la circostanza dell'individuazione del soggetto che aveva accoltellato materialmente la persona offesa, non essendo dubitabile che il ricorrente faceva parte del gruppo di individui che aveva aggredito la vittima.

La Corte territoriale tarantina, pertanto, relativamente all'ipotesi di reato di cui al capo B, formulava un giudizio di colpevolezza nei confronti di Riccardo Giuliano rispettoso delle emergenze processuali, tenendo conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria della condotta illecita, precisando sotto quale forma si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Riccardo Giuliano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Alesndro C