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Ordinanza — n. 5230/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5230/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alessandro Ciccorelli's appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds. The lower court correctly rejected the request for criminal continuity because the offenses were heterogeneous in execution and occurred over a wide timeframe, lacking the unitary criminal program required. The court emphasized that mere repetition of crimes does not constitute continuity when the acts differ in modality and span a long period.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: The request for criminal continuity is inadmissible when offenses are heterogeneous in execution and lack the unitary criminal program required, as mere repetition does not equate to a life program oriented toward crime.

Parole chiave

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criminal continuity unitary criminal program heterogeneous offenses execution of crimes timeframe analysis premeditated crime inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, quale Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta avanzata da Alessandro Ciccorelli, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, quale Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta avanzata da Alessandro Ciccorelli, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 648 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCORELLI ALESSANDRO nato a FOGGIA il 23/08/1975 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, quale Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta avanzata da Alessandro Ciccorelli, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., relativa ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte - emesse dallo stesso Tribunale nelle date del 13/12/2018, del 24/10/2018 e del 17/01/2019 -, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio e l'ampiezza dell'arco temporale in esame.

Avverso questa ordinanza Alessandro Ciccorelli, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione foggiano, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra i reati di cui si assumeva la preordinazione criminosa, attestato dall'omogeneità tipologica dei vari reati, riguardanti la fattispecie dell'art. 648 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Alessandro Ciccorelli è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione degli elementi processuali, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Foggia. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano le ipotesi di reato ascritte a Ciccorelli.

Si consideri che i reati commessi da Alessandro Ciccorelli non risultavano tra loro omogenei sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva delle fattispecie di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte riguardavano comportamenti posti in essere con modalità differenti - ed erano state commesse in un ampio arco temporale, compreso tra il luglio del 2015 e il maggio del 2016, che impedivano di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà.

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Ciccorelli, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessandro Ciccorelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos