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Ordinanza — n. 5228/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5228/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHILLACI LORENZO MICHELE nato a TROINA il 25/04/1968 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 19/01/2021, con cui Lorenzo Michele Schillaci veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, per i quali, applicata la recidiva contestata, veniva condannato alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. Avverso questa sentenza Lorenzo Michele Schillaci, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per il riconoscimento della recidiva e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'effettivo disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5228/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Lorenzo Michele Schillaci deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali riduzione della pena pentito revisione della sentenza penale riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Schillaci discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale etnea nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHILLACI LORENZO MICHELE nato a TROINA il 25/04/1968 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 19/01/2021, con cui Lorenzo Michele Schillaci veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, per i quali, applicata la recidiva contestata, veniva condannato alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. Avverso questa sentenza Lorenzo Michele Schillaci, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per il riconoscimento della recidiva e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'effettivo disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Lorenzo Michele Schillaci è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Lorenzo Michele Schillaci, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catania conformemente alle emergenze processuali.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). Si consideri, in proposito, che Corte di appello di Catania evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri di Catania, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non contestati, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Lorenzo Michele Schillaci, con riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi A, B e C.

In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Schillaci discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale etnea nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, imponendo l'applicazione della recidiva - tenuto conto dei gravi precedenti penali del ricorrente, che attestavano l'elevata "capacità a delinquere" del ricorrente - ed escludendo il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Lorenzo Michele Schillaci deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigl