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Ordinanza — n. 5226/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5226/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5226/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO LUCA nato a SCAFATI il 19/08/1985 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Luca Spagnuolo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale. Avverso questa ordinanza Luca Spagnuolo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5226/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luca Spagnuolo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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concorso materiale di reati reiterazione di reati penali sospensione di pena reato continuato doppia punibilità individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Luca Spagnuolo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO LUCA nato a SCAFATI il 19/08/1985 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Luca Spagnuolo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale. Avverso questa ordinanza Luca Spagnuolo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.

Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra i reati di cui si assumeva la preordinazione criminosa, attestato dall'omogeneità tipologica delle fattispecie controverse. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Luca Spagnuolo è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione degli elementi processuali che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Torre Annunziata. L'ordinanza impugnata, invero, valutava correttamente le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Spagnuolo si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano le violazioni della misura della sorveglianza speciale contestate al condannato. 32e,a,:Ap. 5)-t))4» C.)2 odA.

Si consideri chgn reato cb-Mmessi da Luca Spagnuolo non risultavano tra loro omogenei sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei fatti di cui si controverte attestata cg fatto che tali condotte cfàk risultavano connotate da estemporaneità - eranosUstatv commessi in luoghi diversi, a Boscoreale e a Pompei, che impedivano di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà. A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Spagnuolo, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luca Spagnuolo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consig