Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal argumentation on inference rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Fabio Messina's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Messina argued the lower court's sentencing lacked sufficient reasoning regarding recidivism and specific crime configurations under the 2011 law. The court rejected this, stating the appeal failed to cite specific inferential rules and merely requested a merits review, which is barred at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged lack of motivation is inadmissible if it does not specifically criticize the violation of inferential rules guiding the judge's conviction, but instead requests a merits review of a decision already examined by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a ERICE il 03/09/1981 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, pronunciata il 16/01/2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputato Fabio Messina, riconosciuta la recidiva contestata, era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 75, comma secondo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Trapani il 06/07/2017. Avverso questa sentenza Fabio Messina, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato ascrittogli ex art. 75, comma secondo, d.lgs. 6 settembre n. 159 del 2011 e dell'applicazione della recidiva oggetto di contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Fabio Messina è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo conformemente alle emergenze processuali.
Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Palermo, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani - all'esito dei quali si accertava che Messina il 22/10/2016 si era presentato a firmare alle ore 14 anziché alle ore 13 e che in altre diciotto occasioni, comprese tra il 19/01/2017 e il 29/06/2017, non si era [:U presentato per adempiere ai suoi obblighi prescrizionali -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma secondo, d.lgs. 6 settembre n. 159 del 2011.
Il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Fabio Messina, pertanto, conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato ascrittigli, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento, rispetto alle quali la circostanza che l'imputato fosse residente a Erice, dove non erano presenti uffici di polizia, appariva priva di rilievo. In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Messina discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano la mitigazione della pena nella direzione invocata dal suo difensore e l'esclusione della recidiva, anche alla luce della sua condizione di recidivo, che veniva correttamente valutata nella sentenza impugnata, mediante il richiamo della "assoluta pervicacia criminale" del ricorrente.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabio Messina deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente AleanFlro Centonze Mo