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Ordinanza — n. 5217/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole denial due to lack of specific legal grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Mario Crea's appeal inadmissible, ruling that his arguments failed to identify specific aspects of the lower court's decision for judicial review. The Tribunal of Surveillance correctly assessed Crea's lack of critical revision of his criminal past and negative institutional reports as valid grounds for denying the parole request. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Crea was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Appeals against parole decisions must cite specific legal grounds and cannot merely request a re-evaluation of the applicant's reintegration progress.

Parole chiave

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parole permission denial reintegration assessment inadmissible appeal prison surveillance tribunal critical revision of past riesame dell'entità pena revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREA MARIO nato a LOCRI il 14/01/1983 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; <

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da Mario Crea ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Firenze gli aveva rigettato un'istanza di permesso premio. Avverso questa ordinanza Mario Crea, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso premio richiesto, che erano stati valutati con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso positivamente dal condannato durante l'esecuzione del trattamento penitenziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Mario Crea è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti applicativi del permesso premio richiesto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio adeguato sulla personalità criminale e qina pericolosità sociale di Crea.

Si richiamavano, in proposito, la particolare gravità dei titoli esecutivi per i quali il ricorrente era detenuto e il suo comportamento intramurario, che inducevano a escludere che il condannato avesse avviato un percorso di revisione critica del suo vissuto delinquenziale. Si richiamavano, al contempo, le informazioni negative comunicate dalla direzione della struttura penitenziario dove Mario Crea risultava detenuto, che evidenziavano "l'insufficiente revisione critica" del vissuto criminale del condannato, che induceva a ritenere opportuna la prosecuzione del trattamento penitenziario, ritenendosi, allo stato, inadeguato il processo di risocializzazione portato avanti dal ricorrente.Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mario Crea deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Alesimndiro Centonze Uonica B ìL 7tttd-/-lt Li Li i' r,_