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Ordinanza — n. 5213/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant filed it personally after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5213/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Sandro Mirra inadmissible de plano. Mirra, a Swiss national, attempted to submit the appeal personally after June 4, 2017, but the law now mandates representation by a registered defense attorney for such filings. The court ruled that because the appeal was not signed by a qualified defender, it violated the procedural requirements established by Law No. 103 of 2017.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal filed personally by a defendant after the entry into force of Law No. 103/2017 is inadmissible unless signed by a registered defense attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense attorney requirement Law 103/2017 procedural defect de plano diritto a un difensore requisito della firma disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato in SVIZZERA il 20/11/1975 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE Glet-e-auvisj;11e-perti, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione in esame, così come convertito dal Tribunale di 11.41,4(4 sorveglianza di è stato proposto personalmente da Sandro Mirra e sottoscritto il 14/01/2021. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Sandro Mirra deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessn1ro Centonze Monica Bo \ 4›, Au