Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal argumentation regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Liborio Davide Zarba inadmissible, ruling it based on manifestly unfounded grounds. Zarba argued that the lower court's decision lacked a complete argumentative path regarding the crime configuration, mitigating circumstances, and the one-year supervised liberty measure. The court rejected this, stating the appeal did not challenge specific inferential rules but merely requested a substantive retrial, which is impermissible in a legality review when the lower court's reasoning is coherent and logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on grounds of legal violation or lack of motivation is inadmissible if it fails to point to specific inferential rules violated and instead requests a substantive retrial, provided the lower court's reasoning is coherent and logically anchored to the case findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARBA LIBORIO DAVIDE nato a GELA il 25/03/1981 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Gela il 28/03/2018, con la quale Liborio Davide Zarba veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15, per il quale veniva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, cui faceva seguito l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.
2. Avverso questa sentenza Liborio Davide Zarba, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive, con cui deduceva izp violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente della configurazione del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e delle ragioni che imponevano l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Liborio Davide Zarba è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Caltanissetta con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).
3. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello di Caltanissetta evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dal personale del Commissariato di Gela - che si recava presso l'abitazione del ricorrente, ubicata in Via Sabello n. 165, alle ore 21.45 e alle 23 del 14/06/2015, senza trovarlo -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a Liborio Davide Zarba, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della sua condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche dalle quali traeva origine il presente procedimento, rispetto alle quali prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le giustificazioni addotte dall'imputato secondo cui abitava in luogo diverso da quello controllato, non essendo tale domicilio ritualmente comunicato alle forze dell'ordine.
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Zarba derivava da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale Tbnes nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni dei comportamenti criminosi dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01).
Quanto, infine, alle discrasie motivazionali relative all'applicazione della misura della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, deve rilevarsi che la Corte di appello di Caltanissetta si soffermava in termini ineccepibili sulle ragioni che ne imponevano l'irrogazione, rispondendo a un'apposita censura difensiva, evidenziando, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, che «l'applicazione della misura di sicurezza appare parimenti giustificato[a] dal particolare disprezzo delle prescrizioni imposte all'imputato che ha rilevato l'insufficienza della misura di prevenzione e delle sue pregresse esperienze giudiziarie a contenere la propensione delinquenziale [...]».
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Liborio Davide Zarba deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il