Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5209/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5209/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5209/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIEMEN RONALD GINO nato a BORGOMANERO il 18/03/1978 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare presentata da Ronald Gino Niemen, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 25 luglio 1975, n. 354, in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare. Avverso questa ordinanza Ronald Gino Niemen, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto delle esigenze rieducative poste a fondamento dell'istanza in esame.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto da Ronald Gino Niemen, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite presso le istituzioni penitenziarie, compendiate dalla relazione di sintesi del 04/05/2020.

Parole chiave

Generato dall'IA
ripristino delle prestazioni d'invalidità assistenza riabilitativa provvedimento professionale rinuncia al reddito supplemento per l'integrazione rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIEMEN RONALD GINO nato a BORGOMANERO il 18/03/1978 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare presentata da Ronald Gino Niemen, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 25 luglio 1975, n. 354, in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare. Avverso questa ordinanza Ronald Gino Niemen, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto delle esigenze rieducative poste a fondamento dell'istanza in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto da Ronald Gino Niemen, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite presso le istituzioni penitenziarie, compendiate dalla relazione di sintesi del 04/05/2020.

Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, invero, valutava correttamente gli elementi processuali, con una motivazione congrua e rispettosa della legge penitenziaria, evidenziando che il condannato, nel corso della sua detenzione, aveva riportato numerose sanzioni disciplinari ed era stato deferito, in più occasioni, all'autorità giudiziaria. Il comportamento intramurario del ricorrente, pertanto, induceva a formulare un giudizio negativo sulla personalità di Niemen, che, durante la sua detenzione, aveva commesso diverse infrazioni disciplinari, che assumevano un rilievo sintomatico altamente negativo, anche alla luce della gravità dei precedenti penali del condannato, riguardanti i reati dì possesso di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, ricettazione, lesioni personali, rissa e minaccia.Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ronald Gino Niemen deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale,indro Centonze Monica Bory es-, P