Ordinanza — n. 5208/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VELIJA nato il 25/01/1964 avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecco, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Velija Halilovic, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale in esame. Avverso questa ordinanza Velija Halilovic, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5208/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Velija Halilovic deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VELIJA nato il 25/01/1964 avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecco, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Velija Halilovic, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale in esame. Avverso questa ordinanza Velija Halilovic, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.
Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione lecchese, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra i reati di cui si assumeva la preordinazione criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Velija Halilovic è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione degli elementi processuali che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Lecco. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che le varie fattispecie si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati contestati alla condannata..
Si consideri che i reati commessi da Velija Halriovic non risultavano tra loro omogenei sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva delle fattispecie di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte erano state commesse in luoghi diversi e in un ampio arco temporale, compreso tra il 2007 e il 2019 -, che impediva di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà. A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Halilovic, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Velija Halilovic deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensor