Ordinanza — n. 5207/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECH CHAEL HOUSSAM nato il 09/06/1988 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avezzano, quale Giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava la richiesta avanzata da Houssam Ech Chael, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza Houssam Ech Chael, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Houssam Ech Chael deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECH CHAEL HOUSSAM nato il 09/06/1988 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avezzano, quale Giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava la richiesta avanzata da Houssam Ech Chael, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza Houssam Ech Chael, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.
Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione avezzanese, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra i reati di cui si assumeva la preordinazione criminosa, attestato dall'omogeneità tipologica delle varie fattispecie. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Houssam Ech Chael è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione degli elementi processuali che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Avezzano. L'ordinanza impugnata, invero, valutava correttamente le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Ech Chael si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano le ipotesi di reato contestate al condannato nei giudizi di merito presupposti.
Si consideri che le ipotesi di reato contestate a Houssam Ech Chael non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, A) neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei comportamenti di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte riguardavano i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 e 385 cod. pen. - ed erano stati commessi in un ampio arco temporale, compreso tra il 30/06/2016 e il 20/03/2018, che impedivano di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Ech Chael, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Houssam Ech Chael deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale a