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Ordinanza — n. 5205/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5205/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5205/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTANI MARCELLO nato a ROSSANO il 02/07/1988 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Castrovillari, quale Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Marcello Albertani con la sentenza emessa dal Tribunale di Rossano 1'08/05/2012, divenuta irrevocabile il 04/12/2012, avendo l'imputato commesso due ulteriori reati, tra i quali un delitto della stessa indole, dopo l'ottenimento del beneficio sospensivo, nei termini previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. Avverso questa ordinanza Marcello Albertani, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso al ricorrente, che erano stati valutati dal Tribunale di Castrovillari, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dei titoli esecutivi posti a fondamento della decisione censurata, divenuti irrevocabili oltre i termini previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5205/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Marcello Albertani deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al 2 ) versamento dì una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento revisione della sentenza penale pericolo di reiterazione liberazione condizionale ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTANI MARCELLO nato a ROSSANO il 02/07/1988 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Castrovillari, quale Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Marcello Albertani con la sentenza emessa dal Tribunale di Rossano 1'08/05/2012, divenuta irrevocabile il 04/12/2012, avendo l'imputato commesso due ulteriori reati, tra i quali un delitto della stessa indole, dopo l'ottenimento del beneficio sospensivo, nei termini previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. Avverso questa ordinanza Marcello Albertani, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso al ricorrente, che erano stati valutati dal Tribunale di Castrovillari, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dei titoli esecutivi posti a fondamento della decisione censurata, divenuti irrevocabili oltre i termini previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il Tribunale di Castrovillari revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Marcello Albertani con la sentenza emessa dal Tribunale di Rossano 1'08/05/2012, divenuta irrevocabile il 04/12/2012, avendo l'imputato commesso due ulteriori reati, tra i quali un delitto della stessa indole, dopo l'ottenimento del beneficio sospensivo, nei termini previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. Ne discende che si verteva in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che il provvedimento revocatorio si imponeva per effetto della previsione dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., che ha natura dichiarativa e prescinde, per la sua efficacia, da valutazioni di carattere discrezionale, essendo ancorato alla sola scadenza del quinquennio successivo alla data di concessione del beneficio controverso, non ancora decorso nel caso di specie.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Marcello Albertani deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al 2 ) versamento dì una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presid