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Ordinanza — n. 5204/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5204/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Biella, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Tommaso De Pace, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di assise di appello di Torino nelle date del 17/01/2002 e del 14/02/2002, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5204/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Tommaso De Pace deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali adeguamento della pena procedura di revisione penale riduzione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Biella, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Tommaso De Pace, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE TOMMASO nato a GEROCARNE il 03/05/1942 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIBUNALE di BIELLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Biella, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Tommaso De Pace, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di assise di appello di Torino nelle date del 17/01/2002 e del 14/02/2002, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio.

2. Avverso questa ordinanza Tommaso De Pace, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla mancata conversione dell'ergastolo nella pena di trent'anni di reclusione e all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Tommaso De Pace è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre, innanzitutto, evidenziare che le deduzioni difensive relative alla conversione dell'ergastolo nella pena di trent'anni di reclusione, seppur argomentate alla luce della giurisprudenza comunitaria, appaiono eccentriche rispetto al percorso argomentativo seguito dal Giudice dell'esecuzione biellese, che escludeva la possibilità di convertire la pena perpetua irrogata a De Pace sull'assunto dell'insussistenza del vincolo della continuazione invocato nel suo interesse. Né è possibile richiamare, a sostegno delle deduzioni difensive, la giurisprudenza della Corte EDU, atteso che l'adeguamento concreto a tali principi nel diritto interno può essere ricondotto solo ai casi che si trovano in una situazione processuale sovrapponibile a quella, di volta in volta, esaminata dalla Corte sovranazionale, che devono essere riscontrati nella vicenda processuale oggetto di vaglio (Sez.

U, n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 252933-01; Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252933-01).Si consideri che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, le pronunce della Corte EDU possono assumere «rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte [...]», ma soltanto a condizione che si accerti l'esistenza di una situazione di sovrapponibilità tra la vicenda processuale controversa e quella decisa in sede sovranazionale (Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, cit.).

Ne deriva l'inapplicabilità dei principi affermati dalla Corte EDU a tutte quelle ipotesi, analoghe a quelle in esame, che non sono sovrapponibili, nei loro elementi essenziali, alla situazione processuale valutata dalla Corte sovranazionale (Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, cit.; Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, cit.).

3. Quanto alla correlata doglianza sulla continuazione, deve osservarsi che il Tribunale di Biella valutava correttamente le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Tommaso De Pace si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano le violazioni della misura della sorveglianza speciale contestate all'imputato. Si consideri cheYle ipotesi di reato commesse da Tcimmaso De Pace non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei fatti di cui si controverte e della mancata allegazione di elementi processuali idonei ad attestare il vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, che impedivano di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà.

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di De Pace, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Tommaso De Pace deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales nd isAL vo Cent