Ordinanza — n. 5199/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA PASQUALE nato a MARANO DI NAPOLI il 31/10/1968 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Modena il 02/11/2017, con la quale Pasquale Di Palma veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151 per il quale veniva condannato alla pena di un anno di reclusione. Avverso questa sentenza Pasquale Di Palma, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente de trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Pasquale Di Palma discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente e il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA PASQUALE nato a MARANO DI NAPOLI il 31/10/1968 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Modena il 02/11/2017, con la quale Pasquale Di Palma veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151 per il quale veniva condannato alla pena di un anno di reclusione. Avverso questa sentenza Pasquale Di Palma, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente de trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Pasquale Di Palma è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Pasquale Di Palma, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna conformemente alle emergenze processuali.
Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). Tanto premesso deve osservarsi che Corte di appello di Bologna evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dalle Forze dell'Ordine nel corso delle indagini preliminari, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non sono contestati da Pasquale Di Palma, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione del ricorrente, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Pasquale Di Palma discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente e il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pasquale Di Palma deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consiglier