Ordinanza — n. 5196/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI PAOLO nato a SASSUOLO il 10/06/1993 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; n Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava l'imputato Paolo Vinci colpevole dei reati ascrittigli ai capi a), b), c), d), e), condannandolo alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa. Avverso questa sentenza Paolo Vinci, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame era stata adottata, in violazione del combinato disposto degli artt. 438 e 458 cod. proc. pen., atteso che una parte degli accertamenti probatori - relativi al reato di cui al capo c) - era stata acquisita dopo che il ricorrente aveva scelto che si procedesse nei suoi confronti, allo stato degli atti, con le forme del giudizio abbreviato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5196/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tali deduzioni difensive, infatti, trascurano di considerare che, nel giudizio abbreviato, ciò che assume rilievo ai fini della valutazione del compendio probatorio acquisito è il momento in cui la prova è stata acquisita e non quello in cui gli esiti dell'acquisizione vengono comunicati all'autorità giudiziaria. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Paolo Vinci deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI PAOLO nato a SASSUOLO il 10/06/1993 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; n
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava l'imputato Paolo Vinci colpevole dei reati ascrittigli ai capi a), b), c), d), e), condannandolo alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa. Avverso questa sentenza Paolo Vinci, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame era stata adottata, in violazione del combinato disposto degli artt. 438 e 458 cod. proc. pen., atteso che una parte degli accertamenti probatori - relativi al reato di cui al capo c) - era stata acquisita dopo che il ricorrente aveva scelto che si procedesse nei suoi confronti, allo stato degli atti, con le forme del giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Paolo Vinci è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, relativamente all'ipotesi di reato di cui al capo c), che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo conformemente alle emergenze processuali.
Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Palermo, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a Paolo Vinci, consentendo di ritenere dimostrate le condotte ascrittegli ai capi a), b), c), d), e), rispetto ai quali privo di rilievo appare l'assunto difensivo - relativo, come detto, alla sola ipotesi di reato di cui al capo c) - secondo cui una parte degli accertamenti probatori era stata acquisita dopo che il ricorrente aveva scelto che si procedesse nei suoi confronti con le forme del giudizio abbreviato.
Tali deduzioni difensive, infatti, trascurano di considerare che, nel giudizio abbreviato, ciò che assume rilievo ai fini della valutazione del compendio probatorio acquisito è il momento in cui la prova è stata acquisita e non quello in cui gli esiti dell'acquisizione vengono comunicati all'autorità giudiziaria. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Paolo Vinci deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Alesrsangro Centonze Monica B ni 1:".7C