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Ordinanza — n. 5195/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Nicola Ladisa inadmissible de plano. The procedural flaw occurred because the appeal was submitted personally by the defendant after August 4, 2017, when legislation removed the right to file appeals without legal representation. Consequently, the court ruled that the act must be signed by a registered defense attorney to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and must be submitted by a registered defense attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition Law 103/2017 reform mandatory legal representation de plano dismissal memoria illeggibile ammissione all'avvocatura diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103/2017
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LADISA NICOLA nato a BARI il 10/09/1981 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 17/12/2020 è stato proposto personalmente da Nicola Ladisa. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Ladisa deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale,al