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Ordinanza — n. 5190/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer lacked authorization to defend before higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5190/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's lawyer was not authorized to practice before higher jurisdictions. Although the lawyer argued the appeal was improperly filed as an appeal rather than a cassation request, the court held that the principle of conservation of the means of appeal cannot override formal requirements for different types of challenges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed by a lawyer not authorized to defend before higher courts is inadmissible de plano, as the conservation of the means of appeal does not permit derogation from the rules formally regulating different types of challenges.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized lawyer higher courts cassation procedure legal representation porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 103, legge n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUOCCO ANIELLO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 14/10/1972 avverso la sentenza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di LATINA--1ato avviso alle p-a7----Ci;) udita la relazione s-vOlta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Latina in composizione monocratica ha dichiarato Aniello Ruocco responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 2, I. n. 110 del 1975, ritenuto il fatto di lieve entità, e lo ha condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.