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Ordinanza — n. 5181/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5181/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5181/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE MICHELE nato a ANDRIA il 14/01/1959 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani in composizione monocratica, in data 17/10/2016, che dichiarava Michele Di Bisceglie colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, venendo trovato in possesso di un cellulare, e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5181/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, rileva la sentenza impugnata che dagli atti allegati al fascicolo si ricava che tra le prescrizioni imposte dal Tribunale nel decreto di sottoposizione di Di Bisceglie alla sorveglianza speciale rientra quella di non portare con se telefoni cellulari o altri apparati radioelettrici di comunicazione e che quindi il delitto contestato all'imputato deve ritenersi senz'altro sussistente in quanto, anche alla luce di giurisprudenza di legittimità in materia, integra la condotta di cui all'art. 75, comma 2, d.

Parole chiave

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indigenza processuale non provata inosservanza delle norme sulla competenza mancata prova di parzialità scemata imputabilità delitto difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE MICHELE nato a ANDRIA il 14/01/1959 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani in composizione monocratica, in data 17/10/2016, che dichiarava Michele Di Bisceglie colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, venendo trovato in possesso di un cellulare, e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza Di Bisceglie propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. La difesa rileva che il suddetto articolo è collegato all'art. 8 dello stesso decreto che indica ai commi 4 e ss. quali prescrizioni può imporre il Tribunale al proposto sorvegliato speciale e tra di esse non rientra il divieto di detenere un telefono generale. Osserva che il capo di imputazione è inoltre generico e come tale illegittimo, non individuando esattamente il numero della prescrizione asseritamente violata, che comunque sarebbe, oltre che anacronistica, generica.

Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, rileva la sentenza impugnata che dagli atti allegati al fascicolo si ricava che tra le prescrizioni imposte dal Tribunale nel decreto di sottoposizione di Di Bisceglie alla sorveglianza speciale rientra quella di non portare con se telefoni cellulari o altri apparati radioelettrici di comunicazione e che quindi il delitto contestato all'imputato deve ritenersi senz'altro sussistente in quanto, anche alla luce di giurisprudenza di legittimità in materia, integra la condotta di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 la condotta in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, quale quella posta in essere nel caso di specie.

2. Il ricorso proposto dalla difesa di Di Bisceglie, che si limita a confutare detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a insistere aspecificamente sulla genericità vuoi della prescrizione vuoi del capo di imputazione ovvero sulla non previsione normativa di detta prescrizione (quando, invero, l'art. 8 d. Igs. n. 159 del 2011 riconosce, dopo avere indicato una serie di prescrizioni specifiche per il sorvegliato speciale al comma 4, al comma 5 la possibilità per il Tribunale di "imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale"), deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i