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Ordinanza — n. 5179/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to parties' prior agreement on sentence modification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the parties had previously agreed on a specific sentence modification in the appellate court. The appellant argued for a review of mitigating circumstances, but the court ruled that such arguments were waived by the settlement. Consequently, the agreement precluded any further judicial review of the penalty's calculation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When parties agree on a sentence modification, they waive other grounds for appeal, rendering subsequent challenges to the penalty calculation inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal party agreement waiver of grounds sentence modification preclusive effect appellate review procedural bar attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, Muhamed Ramovic, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen
Invero, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - Ferro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMOVIC MUHAMED nato il 07/11/1982 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Cda t o avviso alle pa) udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; f Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, Muhamed Ramovic, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, dalla Corte di appello di Roma la pena concordata tra le parti in sede di appello di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 8.550,00 di multa, è inammissibile.

L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, . dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Nel caso in esame Ramovic ed il P.G. hanno concordato la quantificazione della pena nella quale sono stati modificati in termini più contenuti solo gli aumenti calcolati a titolo di continuazione, indicando la pena da applicarsi in ragione di tale accordo. Ne discende che senza dubbio non può invocarsi, come da ricorso, la mancanza e/o il vizio di motivazione sul diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché a tale profilo si è rinunciato col concordato; e che, una volta verificata la congruità della pena concordata da parte del giudice di appello, come è avvenuto nel caso in esame (in cui si è ritenuta proporzionata alla personalità dell'imputato), la stessa non può essere rimessa in discussione.

Invero, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9