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Ordinanza — n. 5177/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5177/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ENRICO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Con l' ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha accolto il reclamo (-impugnazione) proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e per l'effetto ha annullato l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, con cui era accolto il reclamo contro il provvedimento disciplinare emesso nei confronti di Enrico Martinelli, applicativo della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per giorni 5 inflittagli dal Consiglio di disciplina degli Istituti Penitenziari di Parma a seguito del rapporto disciplinare elevatogli il 13.5.17.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5177/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Orbene, l'ordinanza impugnata non incorre in alcuna violazione di legge con riferimento alle doglianze di cui al primo motivo di ricorso, per quanto ampiamente argomentato dall'ordinanza impugnata circa la tutela nella specie dello scopo cui mirano le modalità prescritte dall'art. 81 d.P.R., ossia garantire la conoscenza dell'addebito mosso in modo di consentire l'esercizio del diritto di difesa, che non si comprende, alla luce delle censure riproposte in questa sede, in che modo sarebbe stato pregiudicato (incorrendo il motivo nella aspecificità e nella genericità, oltre che nella manifesta infondatezza).

Parole chiave

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sanzione disciplinare amministrazione penitenziaria personale carcerario sanzioni penali assenza ingiustificata regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ENRICO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

RITENUTO IN FATTO

Con l' ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha accolto il reclamo (-impugnazione) proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e per l'effetto ha annullato l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, con cui era accolto il reclamo contro il provvedimento disciplinare emesso nei confronti di Enrico Martinelli, applicativo della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per giorni 5 inflittagli dal Consiglio di disciplina degli Istituti Penitenziari di Parma a seguito del rapporto disciplinare elevatogli il 13.5.17.

Premette la suddetta ordinanza che nel reclamo Martinelli lamentava di non avere potuto esercitare il suo diritto di difesa e discolpa per irregolarità procedurali, relative alla mancata contestazione dell'addebito ad opera del Direttore alla presenza del Comandante del reparto di Polizia penitenziaria; e che il suddetto Magistrato di sorveglianza accoglieva il reclamo. Osserva, invece, l'ordinanza in esame che il reclamo (- impugnazione) del DAP è fondato, in quanto nel caso in esame l'assenza del Comandante al momento della contestazione dell'addebito non avrebbe pregiudicato il diritto di difesa dell'incolpato, la cui costituzione e partecipazione all'udienza disciplinare avrebbe comunque sanato ogni irregolarità, essendosi raggiunto ugualmente lo scopo cui risulta preordinata la normativa ed essendo stata garantita la possibilità al Martinelli di conoscere gli addebiti mossi (risultando lo stesso: - in data 23.5.17 essere stato destinatario del rapporto disciplinare per inosservanza di ordini e prescrizioni, per avere più volte cercato di parlare con altri detenuti appartenenti a diverso gruppo di socialità; - in data 22.5.17 avere ricevuto l'atto di contestazione dell'infrazione di cui all'art. 77 n.16 d.P.R. n. 230 del 2000; - in data 23.5.17 essere stato destinatario dell'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di disciplina dopo essere stato sentito) e di difendersi nel rispetto dei termini previsti dall'art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000, a nulla ostando la circostanza che la contestazione sia stata effettuata senza la presenza del Comandante del reparto, essendo comunque avvenuta la stessa ritualmente tramite atto scritto firmato dal Direttore e consegnato tramite un agente (delegato dal Comandante) al Martinelli che lo ha sottoscritto per notifica.

Avverso tale ordinanza Martinelli, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 35 bis e 69 comma 6 legge n. 354 del 1975, 667 cod. proc. pen., 77 d.P.R. n. 230 del 2000, in relazione agli artt.24, 27 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione. La difesa rileva che è chiaro il disposto dell'art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000 che prevede la contestazione dell'addebito da parte del Direttore in presenza del Comandante del reparto di Polizia penitenziaria, e che lo stesso risulta essere stato violato, non potendosi parlare di sanatoria di una mera irregolarità come da ordinanza impugnata, non essendo sufficiente una delega ad un agente di Polizia penitenziaria (richiedendo il principio di delega delle funzioni per la sua corretta applicazione l'ulteriore garanzia della presenza di un secondo funzionario) e non potendo ritenersi ritualmente contestato l'addebito disciplinare al detenuto.

Il difensore osserva, inoltre, che il provvedimento ha mancato di coerenza anche in ordine alla verifica della sussistenza del principio di proporzionalità tra il disvalore effettivo dell'azione contestata e la sanzione disciplinare effettivamente inflitta. Alla luce di tali motivi la difesa chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis, comma 4 bis, ord. pen. (che prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge), come nel caso che ci riguarda, è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.

Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Orbene, l'ordinanza impugnata non incorre in alcuna violazione di legge con riferimento alle doglianze di cui al primo motivo di ricorso, per quanto ampiamente argomentato dall'ordinanza impugnata circa la tutela nella specie dello scopo cui mirano le modalità prescritte dall'art. 81 d.P.R., ossia garantire la conoscenza dell'addebito mosso in modo di consentire l'esercizio del diritto di difesa, che non si comprende, alla luce delle censure riproposte in questa sede, in che modo sarebbe stato pregiudicato (incorrendo il motivo nella aspecificità e nella genericità, oltre che nella manifesta infondatezza).

Inammissibile, in quanto non dedotta tempestivamente nel giudizio sul provvedimento disciplinare (limitandosi il reclamante a dedurre di non aver potuto esercitare il diritto di difesa e discolpa per irregolarità procedurali), è poi la doglianza sulla sproporzione della sanzione inflitta. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle