Ordinanza — n. 5167/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UDEN IFY RITA nato il 28/12/1972 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato, per quanto di interesse in questa sede, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di Udeh Ify Rita. Avverso tale ordinanza la Udeh Ify ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5167/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UDEN IFY RITA nato il 28/12/1972 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato, per quanto di interesse in questa sede, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di Udeh Ify Rita. Avverso tale ordinanza la Udeh Ify ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo vizio di motivazione.
La difesa si duole del rigetto della misura alternativa sulla base di una motivazione che si fonda su una pericolosità della condannata in relazione sia ad un'attività di collaboratrice domestica non retribuita da svolgersi all'esterno sia alla recente commissione di un reato immediatamente dopo la scarcerazione per altra condanna per analogo delitto. E rileva che il decorso di oltre un anno tra la scarcerazione per il reato precedente, come dalla medesima difesa documentato, e la commissione di quello in espiazione rende illogico l'argomento dell'immediatezza della commissione dell'ultimo reato rispetto al precedente.
Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato la proposta di un lavoro domestico retribuito, in alternativa al volontariato, successivamente indicata dalla difesa. Per questi motivi il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha correttamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità della Udeh Ify Rita. Evidenzia, in particolare che: - la stessa sta espiando una pena non modesta e concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato in epigrafe, commesso il 16.12.19, immediatamente dopo la scarcerazione per altra condanna alla pena superiore a quattro anni di reclusione, per analogo delitto commesso il 19.2.15, circostanza indicativa dello stabile inserimento della Udeh in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti; - l'ampia misura richiesta e lo spazio di autonomia che ne consegue non appaiono pertanto adeguati a contenere la residua pericolosità sociale della condannata che, collocata all'esterno, potrebbe nuovamente reiterare i delitti di cui alle precedenti condanne indicate.A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, che fanno leva principalmente sul dato dirimente della pericolosità di Udeh Ifi Rita, incontenibile con una _ misura come quella ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati e a sollecitare una rivalutazione, non consentita, dei presupposti della concessione della misura alternativa, senza considerare che le argomentazioni del Tribunale, anche tenuto conto della retrodatazione della scarcerazione come dalla difesa documentata, egualmente sorreggono la pronuncia reiettiva.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom