Cassation appeal against execution order converted to opposition under Art. 568(5) CPP to preserve merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court converted the cassation appeal into an opposition proceeding and transmitted the case to the Milan execution judge. The appellant argued for nullity and violation of the ne bis in idem principle regarding military penalties. The Court ruled that such appeals must be converted to opposition to allow the preservation of substantive merits arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal against an execution order is converted into an opposition to preserve the possibility of raising merits-based grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RUZZA MARCO nato a CITTA DELLA PIEVE il 29/09/1964 avverso l'ordinanza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata dal P.m. presso lo stesso Tribunale, ha applicato nei confronti di Marco Di Ruzza la pena accessoria militare della rimozione, ai sensi degli artt. 29 e 33 codice penale militare di pace, in relazione alla condanna, irrevocabile il 10-10-2019, del suddetto alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione anche in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 479 e 476 cod. pen.
Avverso tale ordinanza Di Ruzza propone, tramite i propri difensori, ricorso per cassazione, deducendo 1) nullità per indeterminatezza della domanda, 2) difetto di giurisdizione, 3) difetto di presupposti, 4) violazione del principio del ne bis in idem, 5) violazione di norme costituzionali, e insistendo sulla nullità dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, per il quale è, invece, prevista, come mezzo di impugnazione, l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi).
Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di Marco Di Ruzza avverso il provvedimento di cui sopra, riconducibile alla categoria dei provvedimenti di cui all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., per i quali è prevista opposizione, deve essere, dunque, convertitd in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 9 novem