Ordinanza — n. 5160/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con il provvedimento indicato in rubrica il Magistrato di sorveglianza di Udine, a seguito di richiesta formulata all'udienza di reclamo davanti allo stesso dal condannato Alessio Attanasio di invio, attraverso la Casa circondariale di Novara, del supporto informatico contenente i documenti integrativi di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ha autorizzato l'invio del CD a spese del condannato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 24 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5160/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto avverso provvedimento non impugnabile. Il provvedimento in oggetto è un provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, che è invece riservata nelle forme dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 al provvedimento finale che decide sull'istanza di patrocinio a spese dello Stato. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con il provvedimento indicato in rubrica il Magistrato di sorveglianza di Udine, a seguito di richiesta formulata all'udienza di reclamo davanti allo stesso dal condannato Alessio Attanasio di invio, attraverso la Casa circondariale di Novara, del supporto informatico contenente i documenti integrativi di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ha autorizzato l'invio del CD a spese del condannato.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Alessio Attanasio, deducendo violazione degli artt. 24 Cost., 123 e 234 cod. proc. pen. e 146-bis, comma 5, disp. att. cod. proc. pen. Rileva la difesa che il suo assistito ha sempre inviato gli allegati riversati su supporto digitale da tutti gli istituti penitenziari a norma degli artt. 123 e 234 cod. proc. pen.; anche, quindi, dalla Casa circondariale di Novara prima del Direttore attuale che invece gli negava l'invio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto avverso provvedimento non impugnabile. Il provvedimento in oggetto è un provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, che è invece riservata nelle forme dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 al provvedimento finale che decide sull'istanza di patrocinio a spese dello Stato. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2