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Ordinanza — n. 5154/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5154/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La censure di cui al ricorso sono assolutamente generiche. A fronte di argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici nelle quali si evidenzia che: - l'imputato, che inizialmente rilasciava false generalità, sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, risultava già colpito dall'ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni emesso in data 20/11/2013 dal Questore di Asti e dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso in data 17/12/2012 dal Prefetto di Asti, atti ai quali non aveva ottemperato nei termini di legge, così trattenendosi sul territorio italiano in violazione delle disposizioni contenute nel d. Igs. n.286 del 1998; - non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche in considerazione del casellario giudiziale dell'imputato; - va, quindi, considerata equa la pena di euro 20.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5154/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione termini di ricorso credito contestato petizione d'eredità modificazione delle conclusioni diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEKA ERIOL nato il 04/02/1989 avverso la sentenza del 07/04/2021 del GIUDICE DI PACE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Giudice di pace di Alessandria ha dichiarato Ceka Erjol colpevole del reato di cui all' art. 14, comma 5 quater, del d. Igs. 286/98, perché non ottemperava senza giustificato motivo all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Asti in data 20/11/2013, notificatogli nella stessa data, provvedimento adottato perché l'imputato non aveva eseguito senza giustificato motivo il precedente provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Asti il 17/12/2012; e lo ha poi condannato alla pena di euro 20.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza Ceka Erjol propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio e/o assenza di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 14, comma 5 quater, d. Igs. n. 286 del 1998. Lamenta il difensore la pronuncia di una condanna nei confronti di un cittadino extracomunitario di origine albanese sulla base di motivazioni incerte e poco comprensibili anche in punto di pena, senza dubbio eccessiva. La difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La censure di cui al ricorso sono assolutamente generiche. A fronte di argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici nelle quali si evidenzia che: - l'imputato, che inizialmente rilasciava false generalità, sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, risultava già colpito dall'ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni emesso in data 20/11/2013 dal Questore di Asti e dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso in data 17/12/2012 dal Prefetto di Asti, atti ai quali non aveva ottemperato nei termini di legge, così trattenendosi sul territorio italiano in violazione delle disposizioni contenute nel d. Igs. n.286 del 1998; - non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche in considerazione del casellario giudiziale dell'imputato; - va, quindi, considerata equa la pena di euro 20.000 di multa.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 nove