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Ordinanza — n. 5116/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant failed to use a registered defense attorney as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Casamonica's personal cassation appeal inadmissible because it was filed after the 2017 law requiring defense counsel for such petitions. Casamonica argued for personal representation, but the court noted the appeal and notification occurred post-implementation of the mandatory attorney rule. Consequently, the appeal was rejected, and Casamonica was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by an accused after the entry into force of Law No. 103/2017 is inadmissible unless signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal defense attorney requirement inadmissibility declaration personal representation procedural costs condono delle spese procedurali motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA GIUSEPPE nato a VENAFRO il 20/02/1950 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 12/7/2021, il Tribunale del riesame di Roma ha respinto l'appello proposto da Giuseppe Casamonica avverso l'ordinanza in data 29/1/2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per gravi motivi di salute.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Casamonica ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 30/7/2021.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo