Ordinanza — n. 5115/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 17/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha recepito la richiesta delle parti, formulata ai sensi degli artt. 444 e seguenti, cod. proc. pen., applicando ad Angelo Moscato la pena concordata, nella misura di 6 mesi di reclusione e di 1.000 euro di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, accertato in Bregnano il 6/12/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato per mezzo del difensore di fiducia, avv. Simone Gatto, prospettando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO ANGELO nato a NISCEMI il 31/12/1979 avverso la sentenza del 17/06/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 17/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha recepito la richiesta delle parti, formulata ai sensi degli artt. 444 e seguenti, cod. proc. pen., applicando ad Angelo Moscato la pena concordata, nella misura di 6 mesi di reclusione e di 1.000 euro di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, accertato in Bregnano il 6/12/2019.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato per mezzo del difensore di fiducia, avv. Simone Gatto, prospettando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., il mancato rispetto del procedimento di calcolo rispetto al quale le parti avrebbero raggiunto l'accordo, con violazione degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul punto.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso - seppure deduce astrattamente motivi consentiti dalla legge ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., il quale limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza - si configura, nel caso di specie, come del tutto generico. Infatti, esso fa riferimento a una modalità di calcolo diversa da quella oggetto dell'accordo, ma senza specificare in cosa essa consistesse, né quali effetti pregiudizievoli la modalità prescelta abbia determinato in capo al ricorrente.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere