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Ordinanza — n. 5114/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5114/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 21/1/2021, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, nei confronti di Nicola Trivieri, la sentenza del Tribunale di Crotone in data 15/5/2018, rideterminando la pena in 4 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dall'art. 187, comma 8, C.d.S.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5114/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 187, comma 8, C.d.S.

Parole chiave

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nuova perizia psichiatrica menomazione psichica disturbo dell'adattamento miglioramento dello stato psicologico prove psichiatriche perizia psicologica

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale), sicché alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIVIERI NICOLA nato a CROTONE il 25/08/1979 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 21/1/2021, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, nei confronti di Nicola Trivieri, la sentenza del Tribunale di Crotone in data 15/5/2018, rideterminando la pena in 4 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dall'art. 187, comma 8, C.d.S.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Trivieri, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Romualdo Truncè, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato. In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Giudice di appello non si sia conformato al dovere motivazionale posto dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che gli avrebbe imposto di rispondere ai thema probanda sollevati, perseguendo finalità deflative poco conciliabili con le garanzie difensive.

3. Il motivo è del tutto generico. L'impugnazione lamenta, del tutto assertivamente, che l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato sia particolarmente stringato, ma non individua specifici profili della relativa trama argomentativa che, anche a voler accedere alla prospettiva difensiva, avrebbero dovuto essere ulteriormente sviluppati o meglio articolati.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nella specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (cfr. sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale), sicché alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/1