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Ordinanza — n. 5113/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the convicted person failed to use a qualified defense attorney after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted individual after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, all criminal cassation appeals must be signed by a qualified defense attorney, rendering personal filings void. Consequently, the court rejected the request to revoke the commutation order and condemned the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: After the entry into force of Law No. 103/2017, a criminal appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the convicted person and not signed by a qualified defense attorney.

Parole chiave

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criminal cassation appeal qualified defense attorney Law 103/2017 reform inadmissible de plano procedural standing requirement ritiro della domanda di revisione legittimazione a ricorrere requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103/2017
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLFI ANDREA nato a NAPOLI il 08/10/1974 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI.dato-~-a14-13-13aFtit udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; '')

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto applicato ad Andrea Andolfi con ordinanza della Corte di appello dell'Aquila dell'8/5/2008.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa Liuni Monica Bo ' b /,,, t Ak„eiA CI v --7.7e-j-3-77T";.,:,'-i'A '1 i N CAN