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Ordinanza — n. 5105/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5105/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 24/3/2021, la Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di applicazione dell'indulto presentata da Vincenzo Patorno. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Patorno ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 20/5/2021, successivamente trasmesso in cassazione dalla Cancelleria della Corte di appello di Catania.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5105/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Patorno ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 20/5/2021, successivamente trasmesso in cassazione dalla Cancelleria della Corte di appello di Catania.

Parole chiave

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esame di cassazione istanza di revisione penale violazione delle forme sostanziali allegazioni insufficientemente motivate modificazione delle conclusioni requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATORNO VINCENZO nato a CATANIA il 01/01/1965 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 24/3/2021, la Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di applicazione dell'indulto presentata da Vincenzo Patorno.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Patorno ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 20/5/2021, successivamente trasmesso in cassazione dalla Cancelleria della Corte di appello di Catania.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore Il