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Ordinanza — n. 5104/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5104/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24/3/2021, la Corte di appello di Catania in parziale riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 24/9/2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto Alessio Stimoli dal reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per l'effetto rideterminando la pena inflittagli nella misura di 2 anni di reclusione e di 2.100 euro di multa, in relazione ai reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, 648 e 697 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5104/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 164, primo comma, cod. pen., stabilisce che la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Parole chiave

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pene condizionali alleggerimento della pena sospensione di pena remissione della pena liberazione condizionale capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STIMOLI ALESSIO nato a CATANIA il 19/06/1999 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/3/2021, la Corte di appello di Catania in parziale riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 24/9/2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto Alessio Stimoli dal reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per l'effetto rideterminando la pena inflittagli nella misura di 2 anni di reclusione e di 2.100 euro di multa, in relazione ai reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, 648 e 697 cod. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Stimoli, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Maria Lucia D'Anna, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello, respingendo la richiesta del beneficio, avrebbe svalutato due fattori, quali la giovanissima età dell'imputato e il suo status di incensurato, che l'orientamento costante della Suprema Corte valorizzerebbe come elementi positivi; così come non sarebbe stato considerato che Stimoli aveva ammesso i fatti sin dal momento dell'arresto e che il reato più grave era stato ancorato a una pena base di poco distante dal minimo edittale.

Viceversa, la sentenza impugnata avrebbe attribuito rilevanza al collegamento di Stimoli a gruppi di criminalità organizzata, senza che esso possa ritenersi in alcun modo dimostrato. Né avrebbe valore sintomatico il fatto di essere stato rinvenuto, durante un controllo di polizia giudiziaria, con un tirapugni; fatto per il quale, ad oggi, non risulterebbe alcun carico pendente. E anche ove il procedimento dovesse esitare in una condanna, essa avrebbe ad oggetto una pena pecuniaria. Peraltro, gli artt. 163 e 164 cod. pen. vietano la concessione del beneficio soltanto in presenza di condanne successive; mentre valore ostativo alla reiterabilità del beneficio hanno solo le condanne intermedie a pena detentiva per delitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 164, primo comma, cod. pen., stabilisce che la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

3. Nel caso di specie, il giudizio prognostico è stato articolato attraverso il puntuale riferimento ai parametri contenuti nella citata disposizione codicistica, avendo la Corte di appello spiegato che, pur a fronte della giovane età e dell'assenza di precedenti condanne, le gravi modalità dei fatti delittuosi, l'elevata carica offensiva ricollegabile al materiale detenuto, l'assoluta inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato in ordine alla provenienza dell'arma e delle munizioni, l'esistenza di indubbi collegamenti con ambienti criminali di elevata pericolosità (attestata dalla detenzione di un'arma con matricola abrasa e perfettamente funzionante) inducessero a ritenere sussistente un elevato pericolo di reiterazione criminosa.

E ciò anche per la negativa condotta tenuta durante il periodo di sottoposizione a misura cautelare per i fatti oggetto del presente giudizio, essendo stato l'imputato fermato in compagnia di soggetti pregiudicati e nella disponibilità di un tirapugni. A fronte di tale valutazione, che non eccede i limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, il ricorso si connota in termini esclusivamente rivalutativi, proponendo un differente apprezzamento degli elementi di fatto oggetto del giudizio prognostico, ma senza prospettare alcun vizio della motivazione, né tantomeno un'erronea applicazione delle disposizioni del codice.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in dat