Ordinanza — n. 5102/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 25/3/2019 nei confronti di Robert Bratianu, che aveva condannato l'imputato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 20, comma 14, D. Lgs. n. 30 del 2007, per avere fatto rientro in Italia - senza alcuna autorizzazione o giustificato motivo - nonostante fosse stato destinatario di un decreto di allontanamento per la durata di cinque anni emesso dalla Prefettura di Pistoia e di ordine di accompagnamento del Questore di Pistoia del 10/12/2013; fatto accertato in Pistoia il 3/2/2015, con la recidiva reiterata infraquinquennale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5102/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'afferma- zione di penale responsabilità, in punto di elemento oggettivo e soggettivo del contestato reato, nonché quanto all'applicazione della contestata recidiva. In particolare, si è invocato il provvedimento della Questura di Firenze del 7/11/2013 (allegato al ricorso), che aveva autorizzato il Bratianu a fare rientro in Italia, espressamente affermando che "... il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale".
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATIANU ROBERT nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Prt\
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 25/3/2019 nei confronti di Robert Bratianu, che aveva condannato l'imputato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 20, comma 14, D. Lgs. n. 30 del 2007, per avere fatto rientro in Italia - senza alcuna autorizzazione o giustificato motivo - nonostante fosse stato destinatario di un decreto di allontanamento per la durata di cinque anni emesso dalla Prefettura di Pistoia e di ordine di accompagnamento del Questore di Pistoia del 10/12/2013; fatto accertato in Pistoia il 3/2/2015, con la recidiva reiterata infraquinquennale.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'afferma- zione di penale responsabilità, in punto di elemento oggettivo e soggettivo del contestato reato, nonché quanto all'applicazione della contestata recidiva. In particolare, si è invocato il provvedimento della Questura di Firenze del 7/11/2013 (allegato al ricorso), che aveva autorizzato il Bratianu a fare rientro in Italia, espressamente affermando che "... il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta essere una sostanziale riproposizione dell'atto di appello, senza effettivo confronto con le argomentazioni rese dalla Corte territoriale, in un'ottica di mera confutazione. 1.1. Il decontestualizzato richiamo al provvedimento della Questura di Firenze del 7/11/2013 è fuorviante e soprattutto non si confronta con la congrua e corretta motivazione resa nell'impugnata sentenza, conforme a quella del primo giudice, che ha illustrato che detto provvedimento era riferito all'autorizzazione del Bratianu a presenziare all'udienza per una procedura di ingiusta detenzione svoltasi due anni prima dell'accertamento del reato e circoscritta a tale incombente.
Pertanto, detto documento non scrimina l'imputato dal reato de quo in quanto egli era sicuramente consapevole - a distanza di due anni dall'esaurirsi dell'incombente giudiziario - della violazione dell'ordine di allontanamento, ancora pienamente efficace alla data dell'accertamento. 1.2. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso, il rilievo della recidiva qualificata ha trovato sufficiente e congrua motivazione nell'impugnata sentenza, sicché la relativa valutazione, costituendo un apprezzamento di merito, non può patire censure nella presente sede di legittimità.
2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Robert Bratianu deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il