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Ordinanza — n. 5101/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal conversion to cassation due to unregistered defense lawyer's failure to join special bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5101/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's conversion of an appeal into a cassation appeal inadmissible. The appellant, Abdelkarim Mabchour, had been fined for a crime under Italian immigration law, and his appeal was converted to a cassation request because the first-instance penalty was purely pecuniary. The court ruled that the defense lawyer submitting the request was not registered in the special bar required for higher courts, and no exception applies to converted appeals. Consequently, the request was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal converted from an appeal is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled in the special bar, as no derogation exists for converted appeals to avoid sanctioning erroneous qualification of the remedy.

Parole chiave

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cassation appeal conversion special bar registration inadmissible appeal defense lawyer qualification procedural costs award modificazione delle conclusioni istanza di revisione penale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Con sentenza in data 14/10/2020, il Giudice di pace di Imperia ha condannato Abdelkarim Mabchour alla pena di 10.000 euro di multa in relazione al delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Marta Beatrice Vaccara; impugnazione che il Tribunale di Imperia ha trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MABCHOUR ABDELKARIM (CUI 05E75W0) nato il 21/12/1990 avverso la sentenza del 14/10/2020 del GIUDICE DI PACE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 14/10/2020, il Giudice di pace di Imperia ha condannato Abdelkarim Mabchour alla pena di 10.000 euro di multa in relazione al delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Mabchour, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Marta Beatrice Vaccara; impugnazione che il Tribunale di Imperia ha trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv. 269690).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/