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Ordinanza — n. 5099/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5099/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5099/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Alberto Mancusi, indagato per il delitto di cui agli artt. 323 - 368 cod. pen., previo rigetto dell'opposizione proposta dalla persona offesa. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa, Antonio Palumbo, ritenendo sussistente il contestato delitto di abuso di ufficio alla stregua di argomentazioni diffusamente esposte in fatto ed in diritto.

Regesto Legislator

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art. 410 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si rileva che il provvedimento di archiviazione non è soggetto a ricorso per cassazione, bensì a reclamo dinanzi allo stesso giudice. L'art. 410 bis cod. proc. pen., introdotto dalla Legge 23/6/2017, n. 103, ha infatti previsto il rimedio del reclamo avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione, nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2 di detta disposizione, cioè per vizi attinenti alla violazione del contraddittorio. Tale essendo l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso detto provvedimento, il ricorso va riqualificato come reclamo e gli atti devono essere restituiti al GIP del Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso.

Parole chiave

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opposizione motivi di cassazione impugnazione della cancellazione procedure di ricorso impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 410 bis cod. proc. pen
L'art. 410 bis cod. proc. pen., introdotto dalla Legge 23/6/2017, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ANTONIO nato a ROCCAPIEMONTE il 05/07/1960 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdata udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Alberto Mancusi, indagato per il delitto di cui agli artt. 323 - 368 cod. pen., previo rigetto dell'opposizione proposta dalla persona offesa.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa, Antonio Palumbo, ritenendo sussistente il contestato delitto di abuso di ufficio alla stregua di argomentazioni diffusamente esposte in fatto ed in diritto.

3. Si rileva che il provvedimento di archiviazione non è soggetto a ricorso per cassazione, bensì a reclamo dinanzi allo stesso giudice. L'art. 410 bis cod. proc. pen., introdotto dalla Legge 23/6/2017, n. 103, ha infatti previsto il rimedio del reclamo avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione, nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2 di detta disposizione, cioè per vizi attinenti alla violazione del contraddittorio. Tale essendo l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso detto provvedimento, il ricorso va riqualificato come reclamo e gli atti devono essere restituiti al GIP del Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside ste Teresa Liuni Monica B.b _ Uteas. • 5.1)\ V DEPOt,ITAIA !N C.',/kNCELLERIA 1