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Ordinanza — n. 5093/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal continuance due to lack of unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on mere re-evaluation of facts already properly assessed by the trial judge. The defendant argued that the chronological gap and different execution methods between two robberies prevented the application of criminal continuance under Article 81 of the Penal Code. The court rejected this, emphasizing that the temporal distance and the fact that the second crime was executed by a co-conspirator without the defendant's prior intent proved the absence of a single criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The court must verify a unitary criminal intent rather than merely common characteristics, and excessive chronological gaps combined with autonomous criminal deliberation for each act preclude the finding of criminal continuance.

Parole chiave

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criminal continuance unitary criminal intent chronological gap joint offenders inadmissible appeal Art. 81 Penal Code criminal plan reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, denunciando vizio di motivazione con riferimento all'art. 81, comma 2, cod. pen., per la non corretta valorizzazione dell'elemento cronologico e per la ritenuta diversità delle modalità di commissione dei fatti.
Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Premesso che il giudice dell'esecuzione ha preliminarmente indicato la necessità di un accordo tra le parti processuali a tenore dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., essendosi al cospetto di due pronunce aventi natura di giustizia negoziata (un "patteggiamento" ex art.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., essendosi al cospetto di due pronunce aventi natura di giustizia negoziata (un "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen. ed un concordato sulla pena ex art.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
ed un concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen
Premesso che il giudice dell'esecuzione ha preliminarmente indicato la necessità di un accordo tra le parti processuali a tenore dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., essendosi al cospetto di due pronunce aventi natura di giustizia negoziata (un "patteggiamento" ex art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., essendosi al cospetto di due pronunce aventi natura di giustizia negoziata (un "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
ed un concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Va piuttosto evidenziato che il ricorrente - esponendo motivi generici e richiamando il vizio di motivazione nella triplice declinazione normativa - non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa tra i due reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DARIO nato a CATANIA il 27/01/1991 avverso l'ordinanza del 21/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Caltagirone ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di Dario Amato, ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art.81 cod. pen., in particolare rilevando che i due delitti di rapina erano stati commessi in un considerevole arco di tempo e con modalità differenti, nonché con concorrenti diversi, sicché non presentavano i profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, denunciando vizio di motivazione con riferimento all'art. 81, comma 2, cod. pen., per la non corretta valorizzazione dell'elemento cronologico e per la ritenuta diversità delle modalità di commissione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere rivalutativo, riproduttivi di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito, con le cui argomentazioni in realtà non si confronta. 1.1. Premesso che il giudice dell'esecuzione ha preliminarmente indicato la necessità di un accordo tra le parti processuali a tenore dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., essendosi al cospetto di due pronunce aventi natura di giustizia negoziata (un "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen. ed un concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.), ed ha ritenuto non ingiustificato il diniego del Pubblico ministero al riconoscimento della continuazione, le ragioni di esclusione dell'invocato cumulo giuridico sono state essenzialmente individuate nel fattore cronologico - rapine distanziate di sei mesi - unitamente al rilievo, invero inoppugnabile, che la seconda rapina non sia stata commessa su iniziativa dell'Amato, mero esecutore materiale, bensì del concorrente Di Stefano, elemento assorbente nel senso di escludere la preventiva e contestuale delibera- zione criminosa originaria in capo al ricorrente. 1.2.

Le censure difensive si sono espresse in termini di pura rivalutazione, criticando l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione quanto alla ritenuta cesura cronologica tra i due reati ed alla diversa esplicazione delle condotte; in tal modo si è impropriamente sollecitata una revisione del merito che esula dalla compe- tenza di questa Corte di legittimità, quando i profili fattuali siano stati congrua- mente esposti e valutati in termini giuridicamente corretti, come nella specie. Va piuttosto evidenziato che il ricorrente - esponendo motivi generici e richiamando il vizio di motivazione nella triplice declinazione normativa - non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa tra i due reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580;

Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità dei fatti rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unitario. Né il richiamo della giurisprudenza che valorizza l'onere motivazionale del giudice chiamato a valutare la continuazione tra fatti molto lontani nel tempo, può essere inteso nel senso di dovere sempre riconoscere tale vincolo con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, non attagliandosi tali arresti alla fattispecie in esame, in cui sono in considerazione soltanto due delitti. 1.3.

In termini generali, si deve sottolineare la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estempo- raneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa.

2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Dario Amato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa dell