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Ordinanza — n. 5091/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5091/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 26/1/2021 la Corte di appello di Bari, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione la pena applicata ad Emanuele Sebastiani per il tentato omicidio del cognato, accertato in Trani 1'11/8/2017.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5091/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione la pena applicata ad Emanuele Sebastiani per il tentato omicidio del cognato, accertato in Trani 1'11/8/2017.

Parole chiave

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tentato omicidio intenzionale sentenza penale revisione della sentenza penale adeguamento della pena pena di morte assassinio

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 26/1/2021 la Corte di appello di Bari, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione la pena applicata ad Emanuele Sebastiani per il tentato omicidio del cognato, accertato in Trani 1'11/8/2017.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANI EMANUELE nato a CATANIA il 04/02/1978 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI-date-3'iMse-e314elga". udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 26/1/2021 la Corte di appello di Bari, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione la pena applicata ad Emanuele Sebastiani per il tentato omicidio del cognato, accertato in Trani 1'11/8/2017.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del- l'imputato, lamentando vizio di motivazione, ritenuta apparente, in ordine alla congruità della pena oggetto di concordato in appello.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017. Nell'unico motivo di impugnazione si è denunciata la ritenuta apparenza della motivazione sulla congruità della pena oggetto di accordo tra le parti. Deve qui rilevarsi che il dedotto motivo di ricorso è ormai precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la Legge citata. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere