Italian Court dismisses appeal for retrial due to lack of constitutional illegality and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a retrial on sentencing grounds. The appellant argued the execution judge failed to explicitly state sentencing criteria and misapplied post-constitutional-judgment norms. The court ruled that such defects do not justify a retrial absent a constitutional violation, as the original sentence remained within legal limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: An appeal for retrial is inadmissible when the judgment lacks explicit sentencing criteria but the sentence remains constitutionally valid and no constitutional illegality is alleged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCOPIO RAFFAELE nato a DAVOLI il 18/07/1972 avverso l'ordinanza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7/6/2021, la Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, proposta nell'interesse di Raffaele Procopio, di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della stessa Corte di appello in data 10/1/2020, irrevocabile il 14/1/2021.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Raffaele Procopio, per mezzo dei Difensori di fiducia, avv.ti Gianluca Crusco e Vincenzo Cicino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.546 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in rapporto alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla errata quantificazione della pena. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia ritenuto che il quadro normativo vigente al momento della sentenza della Corte di appello in data 10/1/2020 fosse quello determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 e che, quindi, l'aumento di due anni a titolo di continuazione fosse stato quantificato a partire da detto assetto normativo. In realtà, nella sentenza Corte di appello del 10/1/2020 mancherebbe una espressa indicazione dei criteri valutativi e dei parametri di riferimento utilizzati, genericamente indicati, dal Giudice dell'esecuzione, nella gravità del fatto e nella personalità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Sotto un primo profilo, il ricorso sembra lamentare l'omessa esplicitazione dei criteri per la determinazione della pena da parte del Giudice della cognizione. Tuttavia, se così fosse, il ricorso sarebbe palesemente inammissibile, atteso che le eventuali doglianze in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio in sede di cognizione devono essere fatte valere, necessariamente, attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, salvo il caso di illegalità della pena conseguente alla dichiarazione di illegittimità incostituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.
3. E tuttavia, quest'ultima evenienza è stata esclusa dallo stesso ricorrente laddove ha riconosciuto che la sentenza della Corte di appello di Milano in data 10/1/2020 era stata emessa, come del resto è evidente dalla data menzionata, dopo che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il quadro normativo di riferimento era profondamente mutato, con la reintroduzione del regime edittale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 previgente alla modifica introdotta dagli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21 febbraio 2006, n.
49. Sotto altro profilo, va osservato che l'ordinanza ha comunque operato un giudizio di congruità della pena precedentemente applicata, evidenziando come essa fosse stata contenuta nei limiti della pena costituzionalmente legittima e come l'aumento, determinato in 2 anni di reclusione, risultasse adeguato alla gravità del fatto contestato, avuto riguardo al quantitativo della sostanza stupefacente, alla percentuale di principio attivo e al numero di dosi ricavabili. Profilo su cui il ricorso ha omesso di articolare specifiche censure, risultando, conseguentemente, anche generico.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere est