Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of absolute lack of reasoning on sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Paolo Zoni inadmissible. Zoni argued that the appellate court failed to adequately apply statutory mitigation for generic circumstances, claiming the judge ignored his defense regarding personal characteristics and genetic dynamics. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient as it considered the overall sentencing congruence without needing to explicitly address every favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The absence of explicit reasoning on specific mitigating factors does not render a judgment inadmissible if the court has considered the overall sentencing congruence and addressed the most relevant aggravating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONI PAOLO nato a PARMA il 25/01/1954 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TRENTO SEZ.DIST. DI BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15/2/2021, la Corte di assise di appello di Trento — sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano emessa, all'esito di giudizio abbreviato, in data 5/3/2020, con la quale Paolo Zoni era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e computate le diminuenti della semi-infermità e del rito, alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 575 cod. pen., per avere cagionato la morte della moglie, Rita Pissarotti, colpendola ripetutamente con un coltello da cucina; fatto commesso in Selva di Val Gardena (BZ), il 14/8/2018.
2. Paolo Zoni ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Liana Liotti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione sulla specifica doglianza sollevata dalla difesa alla lett. A) del motivo unico di appello in relazione alla mancata applicazione, nella massima estensione, della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata aggravante del rapporto di coniugio. In particolare, il Giudice avrebbe omesso di motivare in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione alla riduzione richiesta con riferimento alla personalità dell'imputato e alle dinamiche genetiche sottese alla determinazione delittuosa. Meramente di stile sarebbe poi il laconico asserto secondo cui «le circostanze attenuanti generiche, già considerate prevalenti sulla contestata aggravante, rilevano al fine della quantificazione della pena, ma con effetto più contenuto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima della possibile estensione, pari a un terzo della pena base, non impone al giudice che procede di considerare, necessariamente, gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli, ritenuti di preponderante rilevanza ai fini della applicazione delle predetta attenuazione nella massima estensione, egli abbia riguardo anche soltanto al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena imposte dall'art. 27 Cost. (cfr. Sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, Angelini, Rv. 281217-01; Sez. 7, n. 39396 del 27/5/2016, Jebali, Rv. 268475- 01).
3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha sottolineato sia la particolare gravità del delitto e le peculiari modalità della sua commissione (con un coltello da cucina e infliggendo 20 colpi concentrati nel collo e nel petto, nonostante i tentativi della vittima di difendersi), sia la personalità dell'autore, giungendo a ritenere, con apprezzamento di merito non censurabile in questa sede, che l'effetto più contenuto della diminuzione, già applicato in primo grado, fosse «commisurato», ovvero complessivamente congruo.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Monica