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Ordinanza — n. 5087/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5087/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 1/3/2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 6/7/2015 con cui Jonathan Massimiliano Pilloni era stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione diritti del detenuto carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILLONI JONATHAN MASSIMILIANO nato a PUTIGNANO il 07/11/1968 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdo awise-affe-parlt- udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 1/3/2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 6/7/2015 con cui Jonathan Massimiliano Pilloni era stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Pilloni ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 16/3/2021.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi o