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Ordinanza — n. 5086/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming re-entry after alternative expulsion is not a separate crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Deme Abdulaye inadmissible, upholding his conviction for illegal re-entry into Italy. Abdulaye argued that since his expulsion was an alternative measure to detention, re-entering did not constitute a new crime but merely required resuming the original sentence. The court rejected this, citing established precedent that such re-entry remains a distinct criminal offense under the Immigration Act regardless of prior sentence execution.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 13 e 13 bis; Art. 16, comma 5 D.Lgs. n. 286/1998: Re-entry by a foreigner expelled under alternative detention measures constitutes a separate crime under Art. 13, not merely a resumption of the original sentence.

Parole chiave

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illegal re-entry alternative expulsion immigration law criminal offense detention resumption allontanamento divieto di espulsione dei cittadini proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 13 D.Lgs. n. 286/1998
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva condannato Deme Abdulaye alla pena di mesi otto di reclusione per il reato ex art. 13, comma 13, D.
Art. 13, comma 13 bis D.Lgs. n. 286/1998
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva condannato Deme Abdulaye alla pena di mesi otto di reclusione per il reato ex art. 13, comma 13, D.
Art. 16, comma 5 D.Lgs. n. 286/1998
Rileva il ricorrente che quando l'espulsione dello straniero irregolare è disposta ai sensi dell'art. 16 cit.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23705 del 18/6/2020, Aliaj
13, comma 13-bis, di detto decreto, che non resta escluso in ragione dell'essere stata l'espulsione materialmente \ce eseguita dopo l'avvenuta espiazione della pena stessa, non perdendo per ciò solo il relativo decreto validità ed efficacia» (Sez. 1, n. 23705 del 18/6/2020, Aliaj, Rv.
Sez. 1, n. 13130 del 09/02/2017, Alali
13, comma 13 e 13-bis, di detto decreto, non restano esclusi in ragione del ripristino dell'esecuzione della pena, ma concorrono con essa (Sez. 1, n. 13130 del 09/02/2017, Alali, Rv.
Sez. 1, n. 9921 del 13/02/2020, Zotaj
269674; Sez. 1, n. 9921 del 13/02/2020, Zotaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEME ABDOULAYE nato il 10/07/1971 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva condannato Deme Abdulaye alla pena di mesi otto di reclusione per il reato ex art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, perché - espulso con provvedimento del 6/12/2011 del Questore di Brescia - faceva rientro in Italia senza speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno; accertato in Brescia, il 4/2/2014.

2. Avverso tale psdie:?Al il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 13, commi 13 e 13 bis, e 16 D. Lgs. n. 286 del 1998. Rileva il ricorrente che quando l'espulsione dello straniero irregolare è disposta ai sensi dell'art. 16 cit. decreto, quale misura alternativa o sostitutiva della detenzione, la violazione del divieto di rientro in Italia comporta il ripristino della detenzione, ma non costituisce un'ulteriore ed autonoma fattispecie incrimi- natrice, prevista soltanto per le espulsioni amministrative (art. 13, comma 13) ovvero per quelle giudiziali (art. 13, comma 13 bis). Poiché il decreto di espulsione è stato emesso a titolo di sanzione alterna- tiva alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 285 del 1998, assume il ricorrente di non aver integrato il reato in contestazione, e che nei suoi confronti si può soltanto ripristinare la pena in esecuzione. Pertanto, egli deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su un motivo manifestamente infondato. A tenore dell'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998 «Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione.». L'esegesi di legittimità in tale materia è in senso opposto a quello propugnato nel ricorso, essendosi costantemente affermato che «In tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, D.

Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, qualora il predetto faccia rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato nei dieci anni dal giorno in cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha ricevuto attua- zione, si configura il delitto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, di detto decreto, che non resta escluso in ragione dell'essere stata l'espulsione materialmente \ce eseguita dopo l'avvenuta espiazione della pena stessa, non perdendo per ciò solo il relativo decreto validità ed efficacia» (Sez. 1, n. 23705 del 18/6/2020, Aliaj, Rv. 279929: in motivazione la Corte ha aggiunto che il condannato che abbia espiato la pena ha sempre facoltà di chiedere la revoca dell'espulsione all'ufficio di sorveglianza che l'ha disposta ovvero di far valere l'esaurimento del rapporto esecutivo quale motivo legittimante il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al rientro anticipato sul territorio nazionale).

Dunque, i delitti previsti dall'art. 13, comma 13 e 13-bis, di detto decreto, non restano esclusi in ragione del ripristino dell'esecuzione della pena, ma concorrono con essa (Sez. 1, n. 13130 del 09/02/2017, Alali, Rv. 269674; Sez. 1, n. 9921 del 13/02/2020, Zotaj, Rv. 278504).

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Deme Abdulaye deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estens