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Ordinanza — n. 5084/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation regarding a non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5084/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically argue why the lower court omitted a cause of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely contested the conviction without providing factual or legal reasons to support the claim of an overlooked non-punishment ground. Consequently, the court applied the established rule that appeals must explicitly detail the specific errors in the lower court's reasoning to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual or legal arguments explaining why the lower court's evaluation was erroneous.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity cause of non-punishment Article 129 Code of Criminal Procedure generic grounds of appeal burden of argumentation Article 606 Code of Criminal Procedure inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione, ex art. 606, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCUMAZZO MICHELE nato a BARI il 06/01/1983 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede, che, a seguito di rito abbreviato, ha condannato Michele Cucumazzo alla pena di sei mesi di reclusione per il reato ex art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione, ex art. 606, lett.

c) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare una causa di non punibilità (non meglio specificata) ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, prospettando un unico motivo genericamente indicato e per nulla argomentato, riguardante l'asserita pretermissione del rilievo di una causa di non punibilità non rilevata nell'impugnata sentenza. E' noto che in tema di impugnazioni, ai fini della valutazione della ammissibilità dei motivi di appello o di ricorso, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione.

La portata di tale onere è stata specificata nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in cui si definisce l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente indicato le ragioni per cui è stata confermata la penale responsabilità del Cucumazzo per il reato ascrittogli ed il trattamento sanzionatorio a lui applicato; invece non si ravvisa alcuna causa di non punibilità indebitamente trascurata dai giudici di merito, né il ricorrente ha inteso dare lumi al riguardo.

4. Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo di impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. Luc

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estenso