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Ordinanza — n. 5074/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to inadmissible factual complaints lacking legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Curella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had revoked his probation due to new fraud allegations deemed incompatible with his release measure. The appellant argued that prior financial disputes with a third party prevented the guarantee from being cashed, but the court rejected this as a mere factual complaint without legal merit.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: Appeals in cassation proceedings are inadmissible if based solely on factual grievances lacking documentary support and not falling within the statutory grounds for review.

Parole chiave

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probation revocation cassation appeal inadmissible grounds factual complaints legal merit abbandono del procedimento per truffa ricorso di annullamento procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso è basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su mere doglianze in punto di fatto, peraltro prive di ogni documentazione, e non passibili di esame nella presente sede di legittimità, in cui possono essere fatti valere soltanto i motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Il ricorso è basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su mere doglianze in punto di fatto, peraltro prive di ogni documentazione, e non passibili di esame nella presente sede di legittimità, in cui possono essere fatti valere soltanto i motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su mere doglianze in punto di fatto, peraltro prive di ogni documentazione, e non passibili di esame nella presente sede di legittimità, in cui possono essere fatti valere soltanto i motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURELLA ANTONIO nato a CIVITAVECCHIA il 27/09/1970 avverso l'ordinanza del 28/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad Antonio Curella con efficacia ex tunc (infatti il 28/9/2020 era il giorno iniziale della misura), poiché il condannato era stato denunciato per due episodi di truffa commessi nel dicembre 2020, ritenuti incompatibili con l'esecuzione della misura alternativa.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo che il Curella aveva crediti (rectius: debiti) pregressi con altra persona in Civitavecchia, ed il creditore lo aveva messo in condizione di rilasciare l'assegno in garanzia, assicurando che non sarebbe stato incassato. Per tale vicenda, il Curella riferisce di avere sporto querela alla Procura di Civitavecchia.

3. Il ricorso è basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su mere doglianze in punto di fatto, peraltro prive di ogni documentazione, e non passibili di esame nella presente sede di legittimità, in cui possono essere fatti valere soltanto i motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste, prevedendosi altrimenti la sanzione dell'inammissibilità ai sensi del terzo comma della citata disposizione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Curella deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il President