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Ordinanza — n. 5069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo avanzato personalmente dal detenuto Costantino Garofalo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell'istanza di rimedio risarcitorio ex art. 35 ter O.P. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale "Francesco Uccella" diSanta Maria Capua Vetere.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 35 ter O.P. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale "Francesco Uccella" diSanta Maria Capua Vetere.

Parole chiave

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restituzione in pristino diritti del detenuto istanza di revisione penale indennizzo per carcerazione preventiva ritiro della querela penale godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO COSTANTINO nato a VILLARICCA il 21/11/1983 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; t'A

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo avanzato personalmente dal detenuto Costantino Garofalo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell'istanza di rimedio risarcitorio ex art. 35 ter O.P.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale "Francesco Uccella" diSanta Maria Capua Vetere.

3. Osserva il Collegio chef sia il provvedimento impugnato fsia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te i Teresa Liuni Monica Bo (9e,u_ »r