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Ordinanza — n. 5061/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural nullity at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5061/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise a procedural nullity regarding the hearing date at the first instance. The lower court had revoked a suspended sentence due to prior benefits, and the defense argued the hearing violated a ten-day notice rule. The court ruled that such irregularities create only relative nullity, which must be raised immediately or can be cured, making the late objection untimely.

Regesto Legislator

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Art. 127, comma 1; Art. 666, comma 3 cod. proc. pen.: A procedural defect causing relative nullity must be raised by the defense at the first opportunity; failure to do so results in the inadmissibility of subsequent cassation appeals.

Parole chiave

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relative nullity procedural defect first instance objection suspended sentence cassation inadmissibility notice period violation sanation of defects osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 127, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFARI DANIELE nato a PALESTRINA il 07/09/1973 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

4.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha revocato - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - la sospensione condizionale della pena concessa a Daniele Cristofari con due sentenze di condanna, in quanto tali benefici erano stati preceduti da altrettanti benefici concessi con due sentenze precedenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 127, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen. per essersi tenuta l'udienza camerale in data 27/5/2021, senza il rispetto dei dieci giorni liberi dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, avvenuta il 21/5/2021.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Invero, la rilevata irregolarità ha determinato una nullità relativa a regime intermedio che doveva essere denunciata dal difensore nel primo momento utile: «In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di 10 giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione» (Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942: in motivazione la Corte ha precisato che la nullità determinatasi, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.).

4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conse- guenzé di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali e di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Liun