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Ordinanza — n. 5055/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as execution judges cannot correct conceptual sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the execution judge correctly refused to recalculate the sentence based on a conceptual error regarding mitigating circumstances. The appellant argued that the appellate court lacked jurisdiction to correct the sentencing error, but the court held that such conceptual issues fall outside the execution phase. Consequently, the request must be pursued through standard appeal mechanisms rather than execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 63, fourth comma, Penal Code; Art. 666, Penal Code of Procedure: The execution judge cannot correct conceptual errors in sentencing quantification, which must be addressed through ordinary appeal remedies rather than execution incidents.

Parole chiave

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execution phase limitations conceptual sentencing error judicial res judicata appellate jurisdiction scope penal code procedure errore nella commisurazione della pena errore di calcolo correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 63, fourth comma, Penal Code
in relazione all'art. 63, quarto comnna, cod.
Art. 666, Penal Code of Procedure
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod.
Art. 130, Penal Code of Procedure
Il rimedio previsto dall'art. 130 cod.
Art. 616, Penal Code of Procedure
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 173, Disposition Act Penal Code
Carmela Craca, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Carmela Craca, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 666 cod. proc. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
Il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2024 del 2/5/1994, Cioffi
Sez. 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito
Sez. 3, n. 20567 del 28/4/2010, Ventroni
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVERSI GERARDO nato a CERIGNOLA il 31/03/1962 avverso l'ordinanza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21/5/2021, la Corte di appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta con cui Gerardo Traversi aveva chiesto la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della stessa Corte in data 4/12/2017, irrevocabile 18/9/2019, rilevando che la dedotta violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., avrebbe dovuto essere fatta valere mediante il ricorso ai tipici mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Traversi, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Carmela Craca, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen. in relazione all'art. 63, quarto comnna, cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, connma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che secondo la Corte di appello di Ancona la richiesta originaria non rientrerebbe nelle competenze del Giudice dell'esecuzione, benché la stessa fosse stata chiamata a correggere un errore materiale in sede di quantificazione della penai per violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. e che ciò non avrebbe inciso sul giudicato formatosi sulla responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. in materia di correzione di errori materiali non può trovare applicazione quando la correzione richiesta abbia per oggetto non già un errore o un'omissione materiale, ma un errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena, come tale emendabile solo attraverso i normali mezzi di impugnazione (Sez. 6, n. 2024 del 2/5/1994, Cioffi, Rv. 199135 - 01, relativa a una fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva correzione del computo della pena, stabilita con sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata - malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti - una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate).

Coerentemente con questa impostazione è stato stabilito che in sede di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01). E ancora, che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione nemmeno la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato (Sez. 3, n. 20567 del 28/4/2010, Ventroni, Rv. 247188-01).

Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso per difetto delle condizioni di legge, in ragione della non deducibilità, in sede esecutiva, di profili attinenti ad asseriti errori nella quantificazione della pena, i quali devono ritenersi coperti dal giudicato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle amme