Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere re-evaluation of facts regarding criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were merely re-evaluative rather than addressing legal errors. The appellant argued that the execution judge failed to recognize criminal continuity between an association crime and subsequent offenses, claiming a unified criminal plan existed from the first violation. The court rejected this, stating that the mere inclusion of later crimes in the association's program does not prove the necessary unitary criminal intent required for continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds constitute mere re-evaluation of facts without challenging the correct application of legal indices for criminal continuity, as the mere inclusion of satellite crimes in an association's program does not establish the requisite unitary criminal intent.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICINATO VITTORIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 26/11/1990 avverso l'ordinanza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Vittorio Cicinato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto.
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione refluente in violazione di legge a causa della sua apparenza, in ordine al denegato riconoscimento della continuazione, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, rivendicandosi la contiguità cronologica dei reati e la permanenza che caratterizza il reato associativo ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, contestato in forma aperta, da intendersi cessata alla data della sentenza di primo grado (27/4/2016), e dunque ricomprendendo i reati fine di cui alla seconda sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mera natura rivalutativa, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con puntuale riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ritenendoli ostativi - alla stregua delle congrue osservazioni esposte sui tempi di consumazione dei reati - al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.
Il richiamo al concetto di permanenza che connota il reato associativo, peraltro, non è di per sé esaustivo della dimostrazione di tale vincolo, sicché anche ove potesse ritenersi assodato che i reati di spaccio di cui alla seconda condanna rientrassero nel programma associativo ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, in contrario avviso a quanto motivatamente espresso nell'impugnato provvedimento, ciò non sarebbe comunque indicativo di quella contestuale ed originaria deliberazione criminosa che è necessaria per ravvisare la continuazione tra delitto associativo e reati satellite. 1.1.
In termini generali, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continua- zione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali.
Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). In definitiva, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei reati fine (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430): in caso contrario, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi a priori in continuazione con la fattispecie generale. 1.2.
In tale prospettiva, il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa dei vari reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), avendo soltanto rivendicato che il Cicinato aveva operato secondo un consolidato protocollo attuativo del programma criminoso concepito a grandi linee sin dalla commissione della prima violazione, così confondendo la programmazione generica tipica del delitto associativo con quella ideativa unitaria dei reati satellite a compiersi.
2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vittorio Cicinato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicemb