Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5046/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissible reasons regarding criminal sentence continuation application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Claudio Giunta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected Giunta's request for sentence continuation, which he argued was denied due to insufficient evaluation of his criminal intent. The Supreme Court ruled that the appeal was merely refutatory and failed to substantively address the arguments, noting that Giunta did not meet the burden of proof required to demonstrate a unified criminal plan beyond mere chronological proximity of offenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 c.p.p.; The burden of proof for sentence continuation lies with the convicted person, requiring concrete evidence of a unified criminal project rather than just chronological contiguity or identical offense titles.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentence continuation criminal intent unified criminal project burden of proof inadmissible appeal chronological contiguity execution of sentence criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ragusa ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Claudio Giunta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ragusa ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Claudio Giunta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, Hamami
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Va poi rilevato che sul richiedente incombe un onere di allegazione degli elementi ritenuti utili all'individuazione dell'identità del disegno criminoso, che nella specie non risulta adempiuto (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA CLAUDIO nato a VITTORIA il 09/02/1987 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ragusa ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Claudio Giunta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in ordine al denegato riconoscimento della conti- nuazione, per avere il giudice dell'esecuzione trascurato di valutare la sussi- stenza degli elementi essenziali a tal fine, in tal senso contestando l'eccessiva valorizzazione del dato cronologico e rivendicando che il Giunta aveva program- mato un sistema di vita indirizzato alla commissione di una serie di reati, costituiti da violazioni della sorveglianza speciale e da reati contro il patrimonio.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con puntuale riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ritenendoli ostativi per la loro eterogeneità giuridica e materiale nonché per i tempi di consumazione al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.

Va poi rilevato che sul richiedente incombe un onere di allegazione degli elementi ritenuti utili all'individuazione dell'identità del disegno criminoso, che nella specie non risulta adempiuto (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità delle violazioni rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unitario. Invero, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario e sufficientemente individuato, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (come peraltro ha ammesso anche il ricorrente, laddove si è riferito alla programmazione di un sistema di vita indirizzato alla commissione di una serie di reati). 4.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Claudio Giunta deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 I