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Ordinanza — n. 5042/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding external continuation of sentences due to lack of premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the execution judge failed to apply the external continuation rule by focusing solely on the timing of offenses rather than their qualitative similarity. The court rejected this, stating that the offenses occurred after the criminal association had ceased, indicating they were new deliberations driven by contingent opportunities rather than a pre-existing unified criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: The external continuation of sentences requires proof of a pre-existing, unified criminal intent covering multiple violations, which is absent when offenses occur after the cessation of the underlying criminal organization and stem from new, contingent decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
external continuation of sentences premeditated criminal plan criminal association cessation contingent criminal opportunity inadmissibility of appeal qualitative similarity of offenses execution judge discretion traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di 8 mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Capaccio il 22/7/2016 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 18/9/2019, irrevocabile il 14/10/2020, con cui gli era stata applicata, ex art.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Guido Sciacca, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 444 cod. proc. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Guido Sciacca, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENICHINI MARIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 10/06/1974 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4/6/2021, la Corte di appello di Salerno, in qualità di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione proposta nell'interesse di Mario Menichini l'ha accolta in relazione ai reati oggetto delle sentenze pronunciate dal Tribunale di Salerno in data 12/10/2016, irrevocabile il 4/2/2017, con cui gli era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Capaccio il 22/7/2016 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 18/9/2019, irrevocabile il 14/10/2020, con cui gli era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione e di 20.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Capaccio il 21/9/2016.

Con lo stesso provvedimento, il Giudice dell'esecuzione ha, invece, respinto la richiesta in relazione ai reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno in data 19/6/2018, irrevocabile il 15/1/2021, di condanna a 6 anni di reclusione in relazione all'art 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (per avere fatto parte di una associazione finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish e marjuana, operativa in Capaccio dal giugno 2015 al marzo 2016) e per aver detenuto a fini di spaccio cocaina da cedere a Raffaele Russo.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Menichini, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Guido Sciacca, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione del vincolo della continuazione esterna da parte del Giudice dell'esecuzione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia fondato il rigetto sul fatto che le condotte associative siano state poste in essere fino al marzo 2016 e, dunque, sino ad alcuni mesi prima rispetto a quelli giudicati con le sentenze di applicazione della pena, focalizzandosi solo sulle diverse epoche delle azioni delittuose e svalutando completamente gli ulteriori e fondamentali indici valutativi, come le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene tutelato, la omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo (essendo stati i fatti tutti commessi nel territorio di Capaccio).

In ogni caso, le due sentenze di applicazione della pena riportavano le sole date dell'accertamento finale dei reati, omettendo di valutare che le condotte di spaccio si erano concretizzate per un lasso temporale sovrapponibile a quello di operatività della consorteria criminale, o al limite, a brevissima distanza dalla sua cessazione. Né la Corte applicherebbe i criteri consolidati di legittimità in tema di reato permanente, secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione tra questo e altri illeciti, la sussistenza del disegno criminoso deve essere riferita al momento della ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico.

Illogica sarebbe poi l'affermazione secondo cui la configurabilità di un medesimo disegno crirninoso sia esclusa in ragione della presenza di differenti destinatari delle attività di spaccio, essendo l'offerta delle sostanze stupefacenti sempre indirizzata a un numero indeterminato di soggetti. Pertanto, se, nel caso qui esaminato, cambiavano gli acquirenti e differivano le modalità di azione, essa risultava sempre proiettata alla cessione di stupefacente con adesione ad un unico programma ideativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha motivatamente escluso la sussistenza di un unico programma criminoso tra le fattispecie giudicate con le tre sentenze, evidenziando, pur in presenza di violazioni omogenee consumate in un medesimo contesto territoriale, come i singoli episodi di spaccio oggetto delle due sentenze di applicazione della pena fossero stati commessi nel luglio e nel settembre 2016, dopo che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aveva cessato, nel marzo di quell'anno, la sua operatività, per concludere, in maniera tutt'altro che illogica, che dovesse ritenersi del tutto inverosimile che al momento della costituzione del sodalizio, o comunque della adesione ad esso, Menichini potesse avere programmato, ancorché soltanto nelle loro linee essenziali, singole condotte di spaccio destinate ad essere realizzate dopo la cessazione dell'associazione.

Ed essendo, per conto, del tutto logico che tali episodi si iscrivessero in nuove e successive deliberazioni, correlate a contingenti opportunità criminose, non a caso coinvolgenti diversi destinatari delle cessioni. Una ricostruzione, questa, del tutto coerente e rispondente ai canoni della logica, la quale non viene in alcun modo scalfita dal tentativo, operato dal ricorso, di una differente valutazione del materiale istruttorio, certamente non consentita al Giudice di legittimità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci