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Ordinanza — n. 5040/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5040/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5040/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento con rinvio disposto, con sentenza in data 18/4/2018, dalla Corte di cassazione in relazione al solo trattamento sanzionatorio, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 4/2/2021, ha rideterminato la pena inflitta a Michele Trombetta, in relazione ai reati al medesimo ascritti, nella misura di 2 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5040/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che la sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito del giudizio di rinvio instaurato a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione in relazione al solo trattamento sanzionatorio. Ne consegue, pertanto, che ogni questione in punto di affermazione di responsabilità doveva ritenersi ormai preclusa.

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena scemata imputabilità recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ettore Censano, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA MICHELE nato a APRICENA il 14/03/1970 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento con rinvio disposto, con sentenza in data 18/4/2018, dalla Corte di cassazione in relazione al solo trattamento sanzionatorio, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 4/2/2021, ha rideterminato la pena inflitta a Michele Trombetta, in relazione ai reati al medesimo ascritti, nella misura di 2 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Trombetta, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ettore Censano, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, non essendo stata fornita alcuna giustificazione, né emergendo dalla sentenza elementi a suo carico. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, considerata la assenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che la sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito del giudizio di rinvio instaurato a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione in relazione al solo trattamento sanzionatorio. Ne consegue, pertanto, che ogni questione in punto di affermazione di responsabilità doveva ritenersi ormai preclusa.

3. Analoghi rilievi valgono, poi, con riferimento al secondo motivo di doglianza, concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione al quale va ribadito che la sentenza della Corte di cassazione non aveva disposto l'annullamento in relazione a tale profilo. Fermo restando che, e il rilievo assume carattere assorbente, la relativa censura è stata formulata in maniera del tutto evanescente, senza alcun riferimento alle situazioni fattuali che, in tesi, avrebbero dovuto essere valutate in sede di merito, sicché la stessa deve ritenersi, in ogni caso, del tutto generica.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Co