Cassation court dismisses appeal claiming arbitrary denial of generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fabio Pinelli's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court arbitrarily denied generic mitigating circumstances. Pinelli argued the appellate court erred by ignoring minor facts like his short absence from home and lack of similar prior offenses, while the prosecution cited numerous prior crimes as negative personality indicators. The court ruled that the lower court's decision was not manifestly illogical, as it adequately weighed the gravity of the conduct against the defendant's criminal history without needing to address every defense point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appellate court is not required to consider all mitigating circumstances proposed by the defense when denying generic mitigation, provided it offers adequate and non-contradictory reasoning based on the most relevant factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI FABIO nato a PALERMO il 13/06/1986 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/1/2021, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa, all'esito di giudizio abbreviato, in data 28/11/2017, rideterminando in 2 mesi di arresto la pena inflitta a Fabio Pinelli, con la diminuente del rito, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stato trovato fuori dall'abitazione alle ore 22,45, benché l'orario fissato per il rientro serale fosse quello delle ore 20.00; fatto accertato in Palermo in data 8/2/2016.
2. Fabio Pinelli ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Mauro Barraco, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento della prova e la conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che non vi fosse alcun elemento favorevolmente apprezzabile, laddove, di contro, dalla annotazione di P.G. in data 8/2/2016 si sarebbe potuta evincere la modestissima entità del reato (ovvero l'assenza dalla propria abitazione appena due ore dopo l'orario limite), mentre dal certificato casellario giudiziale sarebbe emersa la circostanza che Pinelli non aveva precedenti penali della stessa indole.
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato il medesimo elemento fattuale (i precedenti penali) sia in ordine alla dosimetria della pena, sia in ordine al mancato riconoscimento del trattamento sanzionatorio di favore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è stato giustificato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo la sentenza sottolineato, da un lato, la gravità della condotta, rimasta priva di giustificazioni; e, dall'altro lato, la negativa personalità dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali da cui lo stesso era gravato. In questo modo, la sentenza si è conformata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Pertanto, e conclusivamente, deve ritenersi che le censure difensive siano manifestamente infondate, atteso che la motivazione resa dai Giudici di merito in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche appare adeguata e non manifestamente illogica, avendo la sentenza impugnata puntualmente scrutinato le deduzioni articolate dalla difesa nell'atto di appello e avendole motivatamente respinte.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data